assemblea quasi-totalitaria


 

Not. Ernesto Quinto Bassi, 25.10.2001, chiede:

 

Cari colleghi premettendo e professando la mia probabile ignoranza vi chiedo se siete a conoscenza di una prassi, mi si dice consolidata in certe parti d’Italia, secondo la quale, in virtù di una sentenza cassazione che non trovo, l’interpretazione dell’art.  2366, c.c.,  in materia di Srl sarebbe più elastica e, quindi, sarebbero perfettamente valide le totalitarie anche in assenza dell’organo amministrativo e del collegio sindacale, se legittimamente impediti.

 

 

Not. Notaio Acquaroni, risponde:

 

Dai miei appunti pre-concorso (però, purtroppo, non ho ritrovato la rivista da cui ho tratto fonte):

 

"Singolare la posizione del Tribunale di  Milano 13.12.1994 che, inventando la nuova fattispecie della assemblea quasi totalitaria e inducendo a sfidare la ben nota severità giurisprudenziale che riconnette l'inesistenza alle assemblee irritualmente convocate, afferma espressamente che per le Spa: "l'assemblea riunitasi in forma cd quasi totalitaria consente di ovviare alle carenze nella regolarità della convocazione" nel caso di assemblea celebrata con la presenza dell'intero capitale sociale, oltre al collegio sindacale, ad eccezione di un componente, senza gli amministratori, dimissionari.

 

Conforme ad una isolata tesi di Ferrara-Corsi che il vizio di convocazione sia sanato allorquando l'assemblea deliberi all'unanimità di capitale."

 

 

Not. Alessandro Torroni, inteviene:

 

La sentenza del Tribunale di Milano che ha inventato l'assemblea quasi-totalitaria è Trib. Milano, Sez. VIII, ord. 13.12.1994, in Vita not. n. 2/1996, p. 765, con la nota di Johannes Fabbio, "Un'invenzione dei giudici: l'assemblea quasi-totalitaria".

 

Si trattava di un reclamo sollevato contro il provvedimento di rigetto in un'istanza di sospensione di delibera assembleare impugnata.

 

In nota si fa presente che "è sempre stato pacifico in giurisprudenza [ivi ampiamente indicata], se si fa eccezione per questa pronuncia del Tribunale di Milano, che le deliberazioni di una Spa irregolarmente convocata sono valide solo se tale assemblea si riunisce in forma totalitaria, ossia solo se vi partecipano tutti gli amministratori, tutti i sindaci e tutto il capitale sociale".

 

E di seguito si riporta il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale le delibere prese da un'assemblea irregolarmente convocata non totalitaria sono inesistenti.