assemblea
quasi-totalitaria
Not.
Ernesto
Quinto Bassi, 25.10.2001, chiede:
Cari colleghi premettendo e
professando la mia probabile ignoranza vi chiedo se siete a conoscenza di una
prassi, mi si dice consolidata in certe parti d’Italia, secondo la quale, in
virtù di una sentenza cassazione che non trovo, l’interpretazione dell’art. 2366, c.c., in materia di Srl sarebbe più elastica e, quindi, sarebbero
perfettamente valide le totalitarie anche in assenza dell’organo amministrativo
e del collegio sindacale, se legittimamente impediti.
Not.
Notaio
Acquaroni, risponde:
Dai miei appunti
pre-concorso (però, purtroppo, non ho ritrovato la rivista da cui ho tratto
fonte):
"Singolare la posizione
del Tribunale di Milano 13.12.1994 che,
inventando la nuova fattispecie della assemblea quasi totalitaria e inducendo a
sfidare la ben nota severità giurisprudenziale che riconnette l'inesistenza alle
assemblee irritualmente convocate, afferma espressamente che per le Spa: "l'assemblea
riunitasi in forma cd quasi totalitaria consente di ovviare alle carenze nella
regolarità della convocazione" nel caso di assemblea celebrata con la
presenza dell'intero capitale sociale, oltre al collegio sindacale, ad
eccezione di un componente, senza gli amministratori, dimissionari.
Conforme ad una isolata tesi
di Ferrara-Corsi che il vizio di convocazione sia sanato allorquando
l'assemblea deliberi all'unanimità di capitale."
Not.
Alessandro Torroni, inteviene:
La sentenza del Tribunale di
Milano che ha inventato l'assemblea quasi-totalitaria è Trib. Milano, Sez.
VIII, ord. 13.12.1994, in Vita not. n. 2/1996, p. 765, con la nota di Johannes
Fabbio, "Un'invenzione dei giudici: l'assemblea quasi-totalitaria".
Si trattava di un reclamo
sollevato contro il provvedimento di rigetto in un'istanza di sospensione di
delibera assembleare impugnata.
In nota si fa presente che
"è sempre stato pacifico in giurisprudenza [ivi ampiamente indicata],
se si fa eccezione per questa pronuncia del Tribunale di Milano, che le
deliberazioni di una Spa irregolarmente convocata sono valide solo se tale
assemblea si riunisce in forma totalitaria, ossia solo se vi partecipano tutti
gli amministratori, tutti i sindaci e tutto il capitale sociale".
E di seguito si riporta il
consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale le delibere prese da
un'assemblea irregolarmente convocata non totalitaria sono inesistenti.